Tipi di imposte - Imposta per la difesa nazionale / Imposta federale diretta


Le imposte dirette della Confederazione

Imposta di guerra, imposta sugli utili di guerra, imposta per la difesa nazionale, sacrificio per la difesa nazionale, imposta federale diretta:
L’imposizione del reddito e degli utili da parte della Confederazione ha una storia centenaria. Ma è soltanto molto tempo dopo la Seconda guerra mondiale che la competenza della Confederazione di riscuotere imposte dirette è stata anco-rata nella Costituzione, seppure in maniera limitata nel tempo. Attualmente l’imposta federale diretta è per importanza la seconda fonte di entrate della Confederazione dopo l’imposta sul valore aggiunto.

L’introduzione delle imposte dirette a livello federale

Prima della Prima guerra mondiale la Confederazione realizzava le proprie entrate quasi esclusivamente attraverso i dazi. Nel 1915 le entrate doganali si sono pressoché dimezzate e simultaneamente si sono verificate spese straordinarie in seguito alla mobilitazione, ragione per la quale la Confederazione si è vista costretta per la prima volta a riscuotere imposte diret-te. Essa ha così fatto un’eccezione al principio fiscale federalistico del 1848, che riservava ai Cantoni le imposte dirette sul reddito e sulla sostanza e attribuiva alla Confederazione le sole imposte indirette.

La prima imposta diretta è stata l’imposta di guerra, decisa dall’Assemblea federale nel 1915 e adottata due mesi dopo dalla maggioranza che uscì dalle urne. Era imposto il reddito da attivi-tà lucrativa, non però il reddito della sostanza e la sostanza stessa. Nel settembre del 1916 il Consiglio federale ha inoltre introdotto un’imposta sugli utili di guerra delle imprese. L’imposta sugli utili di guerra è stata mantenuta fino al 1920.

Fin dal 1918 era in atto un primo tentativo, sostenuto dal Partito socialdemocratico, volto a ri-scuotere durevolmente l’imposta federale diretta. Il «Vorkämpferin», l’organo ufficiale dell’Associazione delle lavoratrici svizzere, esortava le donne – a quel tempo ancora prive del diritto di voto – a «pubblicizzare in maniera propagandistica una partecipazione vivace al voto nel nostro senso». Le «bollette di imposta non sono accolte come lettere d’amore» ma «mamma Elvezia deve pur procurasi così tanti soldi da qualche parte». L’imposta federale progressiva sui grandi patrimoni e sul reddito garantirebbe una «fonte di entrate di un livello che non si estingue immediatamente».

Il Consiglio federale – come più tardi anche gli elettori – hanno respinto l’iniziativa adducendo motivazioni di politica costituzionale, finanziaria, sociale ed economica. La Confederazione, così argomentava il Consiglio federale, potrebbe ricorrere alle imposte dirette soltanto «per ri-stabilire le proprie finanze ove non disponesse di altre risorse finanziarie, migliori dal profilo dell’opportunità e dell’equità». L’imposta federale diretta è stata a lungo pervasa da questo spi-rito. È in base a esso che 65 anni dopo, nel 1983, la consigliera agli Stati del PLR zurighese Vreni Spoerry-Toneatti ha intitolato l’imposta, con sguardo retrospettivo, un «provvisorio dura-turo carico di problemi» nella rivista «Schweizer Monatshefte».

L’esempio del 1918 evidenzia altro ancora: la storia delle imposte non è soltanto la storia di nuove imposte, ma anche una storia di reiezioni. Nella contesa per strutturare le imposte sono anche sempre presenti questioni di politica sociale. I diritti democratici di codecisione vi trova-no la loro espressione.

Stabilizzazione dell’imposta federale diretta

In base al «decreto sui pieni poteri» del 30 agosto 1939 il Consiglio federale ha deciso di ri-scuotere un’imposta per la difesa nazionale: vennero tassati la totalità del reddito e della so-stanza delle persone fisiche, nonché gli utili e il capitale delle persone giuridiche. Nel corso della guerra le entrate dell’imposta per la difesa nazionale ammontarono a circa un quarto del-le nuove imposte introdotte nel periodo bellico.

È soltanto nel 1958 che venne ancorata nella Costituzione la competenza della Confederazio-ne di riscuotere imposte dirette. Nel 1982 l’imposta è stata ribattezzata in «imposta federale di-retta». Nove anni dopo la legislazione fiscale in materia di imposte dirette subì un’ulteriore ce-sura e venne unificata con la legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Can-toni e dei Comuni. La legge federale sull’imposta federale diretta, adottata anch’essa a quel momento, ha fondato su una base legale la riscossione dell’imposta federale diretta. Il 28 di-cembre 1994, quattro giorni prima dell’entrata in vigore della legge, il professore bernese di di-ritto fiscale Peter Locher parlava nella NZZ di una «pietra miliare del diritto fiscale svizzero». Questo tanto più che l’imposta sul valore aggiunto sostituiva simultaneamente l’imposta sulla cifra d’affari.

Qualcosa è rimasto fino a oggi: la durata di validità dell’imposta federale diretta è tuttora limi-tata nel tempo e viene prorogata periodicamente, l’ultima volta nel 2004 fino alla fine del 2020.